La legge di stabilità del 2016, con la quale è stata ampliata la possibilità di utilizzo di dispositivi elettronici nell’attività di accertamento degli illeciti stradali, ha nuovamente posto l’accento su un’annosa questione legata alla legittimità di questi strumenti, che rispetto all’uomo sono instancabili, intransigenti, ma spesso inidonei a cogliere tutte le sfaccettature della realtà concreta. Lo studio mira ad indagare le prospettive, le opportunità e i rischi della riforma in atto, ma anche in generale di una possibile metamorfosi dell’attività di accertamento e di contrasto degli illeciti stradali, sempre più caratterizzata da uno svuotamento dell’attività umana. La possibilità di usare strumenti elettronici per individuare veicoli che circolano sulle nostre strade privi di copertura assicurativa e/o di revisione è questione che attiene innanzitutto alla sicurezza stradale ma anche alle garanzie che tutti i cittadini devono avere a dare alla collettività. È anche una questione di giustizia ed equità sociale perché è evidente che se tutti sono in regola con la responsabilità civile e con veicoli che rispondono agli elementari criteri di sicurezza nella circolazione, il peso degli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono più equamente distribuiti. L’altro punto importante, contenuto nell’indagine, è la programmazione, da parte dei Comandi, di formazione degli agenti finalizzati proprio all’uso di questi nuovi strumenti di accertamento. Quest’ultimo aspetto è fondamentale in quanto la storia ci ha insegnato che molte volte si è affidato ai fornitori degli strumenti di rilevazione anche la gestione delle violazioni, con evidenti ricadute negative dovute alla perdita del controllo pubblico su violazioni che sono di una certa gravità. Nello studio sono riportate tutte le tabelle che danno conto dell’attività svolta dai Comandi di Polizia locale nel quinquennio 2010-2015. Naturalmente, come sempre accade davanti ad una novità legislativa, i problemi che sono emersi e che bisognerà affrontare con la modifica dell’art. 201 comma 1bis CdS e con l’introduzione della lettera g-1bis sono di diversa natura e alcuni anche molto delicati.